Cassazione, assegno e tenore di vita: ennesima puntata




La Cassazione torna, ancora una volta ed in mancanza di una legge finalmente chiara sul punto, a pronunciarsi in merito alla valenza del tenore di vita (inteso in senso ovviamente lato) nella quantificazione (e, a monto, ovviamente nella attribuibilità) dell'assegno di mantenimento al coniuge in sede di divorzio.
Questa volta sono i seguenti i criteri individuati (dato che si tratta della sentenza più recente, in teoria è a questi che dobbiamo guardare)...:
  • se dopo il divorzio si è creata una situazione di "rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale";
  • se, rilevata una situazione di disparità, il soggetto più debole versi in uno stato di non autosufficienza che non deve essere parametrata alla mera sussistenza, ma che deve tenere conto della situazione e del contesto in cui vive il richiedente;
  • se la condizione di rilevante disparità non sia il frutto di decisioni endo familiari, di modo che alla fine del matrimonio uno dei due si potrebbe trovare in una situazione diversa da quella a cui avrebbe potuto ambire;
  • come irrilvenate lo squilibrio economico derivante dalla maggiore attitudine di uno due coniugi a produrre maggiore ricchezza;
  • la durata del matrimonio, l'età del soggetto richiedente, il contributo alla formazione del patrimonio familiare e coniugale al fine di riconoscere all'assegno la sua funzione riequilibratrice, che deve mirare a mettere il coniuge debole nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato se non avesse affrontato il sacrificio che gli è stato richiesto.
  • Altro elemento da considerare il regime patrimoniale scelto dai coniugi, che da solo potrebbe compensare la posizione di svantaggio del coniuge richiedente.
  • Senza dimenticare, nell'accordare l'assegno divorzile, la formazione di una nuova famiglia da parte di uno o di entrambi.
Come è facile intuire, sarà il trionfo delle strategie avvocatesche, parendo, a favor di supercazzola (mi si perdoni...), possibile tutto e il contrario di tutto. 
Facile prevedere amplissimi poteri discrezionali del giudice.
Come sempre, vi terremo aggiornati.

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