Cassazione: la corresponsione di una somma “una tantum” in sede di separazione non esclude l'assegno divorzile



La Suprema Corte, con ordinanza, dichiara inammissibile il ricorso, con conseguente conferma della pronuncia di secondo grado.
Nel caso di specie un marito, in ossequio agli accordi di separazione, versava alla moglie una somma di 200 milioni di lire.
A distanza di anni la moglie (gravemente malata, inabile al lavoro e priva di abitazione) chiede e ottiene il riconoscimento di un assegno divorzile. La Corte di Appello, infatti, ritiene il versamento dei 200 milioni e la pensione di invalidità somme non sufficienti a garantire l'autosufficienza economica della signora, con conseguente diritto all'assegno divorzile.
La pronuncia ci pare degna diLa Suprema Corte, con ordinanza, dichiara inammissibile il ricorso, con conseguente conferma della pronuncia di secondo grado.
Nel caso di specie un marito, in ossequio agli accordi di separazione, versava alla moglie una somma di 200 milioni di lire.
A distanza di anni la moglie (gravemente malata, inabile al lavoro e priva di abitazione) chiede e ottiene il riconoscimento di un assegno divorzile. La Corte di Appello, infatti, ritiene il versamento dei 200 milioni e la pensione di invalidità somme non sufficienti a garantire l'autosufficienza economica della signora, con conseguente diritto all'assegno divorzile.
La pronuncia ci pare degna di interesse per una duplice ragione.
In primo luogo, conferma che solo la liquidazione in sede divorzile ha effetto realmente “tombale” su eventuali future richieste economiche. Massima attenzione, dunque, ad anticiparla in sede di separazione.
In secondo luogo, possiamo azzardare una lettura in combinato disposto con la recentissima “sentenza Berlusconi”. Mentre i conferimenti di quest'ultimo in costanza di matrimonio, infatti, sono stati considerati sufficienti ad escludere un assegno divorzile per la moglie già benestante, la Corte di Appello di Bologna reputa un conferimento di “soli” 200 milioni di lire non idoneo a generare autosufficienza economica in una donna malata ed inabile al lavoro.
Ancora una volta, ci viene ricordato che ogni caso viene valutato nella sua specificità, non necessariamente in senso conforme a pronunce precedenti.
 interesse per una duplice ragione.
In primo luogo, conferma che solo la liquidazione in sede divorzile ha effetto realmente “tombale” su eventuali future richieste economiche. Massima attenzione, dunque, ad anticiparla in sede di separazione.
In secondo luogo, possiamo azzardare una lettura in combinato disposto con la recentissima “sentenza Berlusconi”. Mentre i conferimenti di quest'ultimo in costanza di matrimonio, infatti, sono stati considerati sufficienti ad escludere un assegno divorzile per la moglie già benestante, la Corte di Appello di Bologna reputa un conferimento di “soli” 200 milioni di lire non idoneo a generare autosufficienza economica in una donna malata ed inabile al lavoro.
Ancora una volta, ci viene ricordato che ogni caso viene valutato nella sua specificità, non necessariamente in senso conforme a pronunce precedenti.

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