Qui siamo davanti alla classica decisione determinata da un apparato probatorio difficilissimo (se non quasi impossibile).
Il principio enunciato è che non si possa pronunciare l'addebito della separazione alla moglie che ha rifiutato i rapporti intimi, se, ovviamente, il rifiuto è derivante dal clima di tensione casalingo, creato dal marito.
Dal punto di vista processuale, anzitutto, è difficile provare l'assenza dei rapporti intimi (vedo solo la possibilità della reciproca ammissione del fatto da parte dei coniugi....; non vedo altre possibilità, salvo traballanti testimonianze de relato o l'impossibile presenza del giudice in camera da letto...).
E non meno difficile pare provare il clima di tensione provocato da uno dei coniugi.
Insomma, a modestissimo avviso di chi scrive, l'addebito ormai è un'arma tanto spuntata, un risultato talmente piccolo (richiamo le altre volte in cui, anche in questo blog, se ne è parlato), che ne deve valere davvero la pena (dunque solo in caso di richieste spropositate ed immotivate di danaro, o un potenziale patrimonio -di un certo valore- in una futura successione...)
Pensarci molte ma molte volte prima di intraprendere crociate lunghissime e costosissime.
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