Capita di frequente che, in sede di separazione o divorzio, venga concordata la cessione di un immobile a terzi o da un coniuge all'altro (l'abitazione familiare, la casa al mare, ecc.).
Cosa succede, in questi casi, se dall'acquisto non sono ancora decorsi i cinque anni? Si perde l'agevolazione prima casa?
La Cassazione rassicura, il beneficio è salvo. L'art. 19 L. 74/1987 (conformemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999), infatti, prevede che le cessioni immobiliari eseguite in sede di regolamentazione dei rapporti tra coniugi siano esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Ratio di tale norma è quella di agevolare la soluzione in via consensuale di tutte le questioni relative alla situazione familiare nella fase di separazione o divorzio. Per la medesima ragione, argomenta la Cassazione, deve escludersi che la cessione dell'immobile possa comportare la decadenza dal beneficio della prima casa, decadenza che equivarrebbe ad un onere fiscale vietato dalla legge.
Di nessun rilievo, poi, è la circostanza che l'effettiva cessione immobiliare avvenga in sede notarile in un momento successivo all'impegno preso in sede di separazione o divorzio, come nessun rilievo riveste la circostanza che la cessione avvenga in favore di uno dei coniugi o di terze persone.
L'agevolazione prima casa resta salva in ogni caso.
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