Attenzione: quello che dice la Cassazione (si veda il link sotto) potrebbe apparire privo di senso, ma in realtà si colloca nella piena tradizione del non prevedere automatismi, nelle previsioni di cui alle sentenze ed ai provvedimenti comunque definitivi, per i mutamenti di fatto.
La facoltà che le parti hanno sempre è infatti quella di ricorrere al Giudice per la modifica delle condizioni (di divorzio, separazione, o procedimento tra non coniugati), e questo, semplicemente, devono fare.
Ripeto: potrebbe sembrare insensato, ma va immaginato l' "effetto diga" (perigliosissimo) che si creerebbe a inaugurare la tradizione degli effetti automatici.
Ergo, in sintesi, se il minore (o come accaduto più volte anche allo scrivente) va a vivere col papà per dissidi caratteriali con la mamma (o altro motivo), la strada corretta è quella di presentare un ricorso per la modifica, al fine di ottenere un titolo (esecutivo) pienamente valido ed efficace.
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