Cassazione: no alla deducibilità dell'assegno divorzile una tantum ("liquidazione")



La regola generale è ben nota: l'assegno divorzile all'ex coniuge è deducibile per chi lo corrisponde e tassato per chi lo riceve.
Il quesito sottoposto all'attenzione della Suprema Corte è se lo stesso principio possa essere applicato al caso di assegno divorzile corrisposto “una tantum”, la cd. liquidazione.
La risposta è no.
Il coniuge che versa l'assegno in unica soluzione non potrà dedurlo in sede fiscale. La Suprema Corte, infatti, sottolinea il tenore letterale della normativa in materia, che prevede la deducibilità del solo “assegno periodico” corrisposto al coniuge.
Mancando il requisito della periodicità, si esclude dunque che l'assegno corrisposto in unica soluzione, anche se rispondente ad una logica di liquidazione e capitalizzazione di quello periodico, possa essere dedotto.
Nè, ritiene la Corte, siamo in presenza di una discriminazione, dal momento che le diverse conseguenze giuridiche derivanti dalla modalità di pagamento giustificano la previsione, da parte del legislatore, di un diverso trattamento in sede fiscale (basti pensare che l'assegno periodico è costantemente rivedibile, mentre l'una tantum impedisce ogni ulteriore richiesta economica da parte del coniuge beneficiario).
In sintesi, il “prezzo da pagare” per tacitare definitivamente le pretese del coniuge è la rinuncia alla deducibilità di quanto versato.


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