Con l'ordinanza n.26084/2019, la Cassazione ci sorprende equiparando la funzione dell'assegno di mantenimento al coniuge in sede di separazione a quella dell'assegno divorzile.
Questo il caso: in un procedimento per separazione personale, il coniuge impugna la decisione domandando un assegno di mantenimento di 6.000 euro al posto del 1.500 statuiti, motivando la richiesta sulla base degli elevati redditi dell'altro e sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile, per cui “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale”.
Riportando la massima al caso di specie, la Corte conclude che la funzione assistenziale dell'assegno è ampiamente soddisfatta con il riconoscimento dei 1.500 euro, e che risulterebbe privo di rilevanza indagare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ed i redditi elevati dell'altro coniuge.
Non è chiaro se, con questa pronuncia, la Cassazione abbia realmente voluto estendere le recenti considerazioni in tema di assegno divorzile al mantenimento in separazione, o piuttosto se si sia trattato di una “svista” (considerando anche che in tutta la pronuncia si parla di assegno divorzile, benché il procedimento riguardasse una separazione, e che la problematica viene risolta con un inciso di poche righe).
Pur con le cautele del caso, spetterà ai Giudici di merito valutare l'applicabilità della sentenza, ricordando che nel sistema italiano i precedenti, benché autorevoli, non sono vincolanti.
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