Pronuncia "piccola" (Tribunale di Rieti) ma interessante, relativamente ad un caso che si verifica molto spesso nei nostri Uffici....: il coniuge separato che si lamenta che l'altro coniuge, senza aver chiesto alcuna autorizzazione o consenso, ha pubblicato foto del minore sui social o, peggio, ha lasciato che le pubblicasse il nuovo/la nuova partner.
La sentenza in discorso (trovate fonte e approfondimento QUI ) si limita ad analizzare il caso delle foto pubblicate dal nuovo partner (e perciò da un terzo)....ma noi riteniamo che il principio del "consenso dell'esercente la tutela legale sul minore" valga per consenso di entrambi i coniugi o ex coniugi a tale attività, e non sia sufficiente quello di uno solo di essi.
Senza consenso, le foto sui social non si pubblicano.
Poi personalmente trovo un pelo moraleggiante e inutile la "filippica" sull'attività stessa che sarebbe, a parere del Giudice, ontologicamente pericolosa (testuale: "un'attività in sé pregiudizievole"). Nei panni del Giudice, chi scrive si sarebbe limitato a sottolineare la necessarietà del consenso dell'avente diritto (altrimenti, per logica, una cosa è pregiudizievole anche se la fa il genitore....e il discorso si farebbe lungo..., anche sull'uso stesso del termine "pregiudizievole", utilizzato dallo stesso codice per situazioni di assoluta gravità relative ai minori).

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