Il titolo necessariamente deve essere corto, purtroppo.....dunque bisogna, per completezza, sottolineare che non basta il peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato, ma anche l'autosufficienza di chi riceve l'assegno.
Altrimenti, ovviamente, ci si troverà in una di quelle ampie e discrezionali "terre di mezzo".
Troviamo il caso particolarmente interessante, soprattutto, perché il peggioramento è determinato dal pensionamento dell'obbligato e dunque di possibilità economiche ridotte rispetto a quando s'era pienamente nel mondo del lavoro (come capita alla stragrande maggioranza dei neo-pensionati).
Nel caso di specie si trattava sicuramente di persone più che benestanti (si fa cenno a un guadagno mensile di 3.000,00 euro di chi riceveva l'assegno....), ma ovviamente il principio si applica anche (e soprattutto) a parametri più "normali"....: diciamo che se la pensione si attesta sui classici 1000/1200 e l'altro coniuge ha uno stipendio normale -anche basso...-, il parametro di cui a questa pronuncia della Cassazione (vedasi il link sotto) lo consideriamo pienamente integrato.
FONTE E APPROFONDIMENTO

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