frequentare i figli ai tempi del coronavirus: la prima pronuncia del Tribunale di Milano



È probabilmente la domanda che noi familiaristi ci siamo sentiti rivolere più spesso nelle ultime settimane: il genitore non collocatario può spostarsi per far visita ai figli secondo quando previsto in sede di separazione, divorzio o cessazione di convivenza?
Il quesito non è di poco conto se consideriamo che, da un lato, gli spostamenti non autorizzati possono comportare una responsabilità penale ai sensi dell’art. 650 c.p. e, dall’altro, anche il mancato rispetto del calendario di visite può astrattamente configurare un’ipotesi di inosservanza dell’ordine di un giudice.

L’Esecutivo, sulla propria pagina istituzionale, ha chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Si rientra, quindi, in quei casi di necessità che legittimano lo spostamento.

Il Tribunale di Milano ha avuto modo di pronunciarsi in merito, specificando che nessuna “chiusura” regionale può giustificare il mancato rispetto del regime di visite, che vanno comunque garantite (peraltro in un caso in cui il calendario era stato oggetto di accordo tra i genitori).
Non solo, ma il genitore che su tali basi impedisse le visite del non collocatario incorrerebbe in responsabilità penale ai sensi dell’art. 388 c.p.
Il Tribunale, tuttavia, ammonisce anche i genitori dal considerare tale regime “intoccabile”, dal momento che specifiche situazioni di rischio per il minore imporrebbero ovviamente una scelta diversa. Qualora il genitore non collocatario si trovasse a rischio di contagio, o vivesse in territorio particolarmente colpito, l’altro genitore ben potrebbe rivolgersi al giudice in via di urgenza per ottenere una sospensione/modifica del regime di frequentazioni.
Va da sé che esporre volontariamente un figlio ad un rischio di contagio, quando ciò potrebbe essere evitato semplicemente lasciandolo con l’altro genitore, costituirebbe comportamento gravissimo (specialmente se il figlio dovesse effettivamente ammalarsi), non potendosi escludere conseguenze anche a livello di responsabilità genitoriale per condotta pregiudizievole.
Né possiamo escludere che, a breve, Tribunali differenti assumano posizioni diverse rispetto a quella milanese.

Il consiglio che ci sentiamo di dare, in questo momento di emergenza sanitaria, è di cercare di evitare derive contenziose e di avere come stella polare la massima tutela dei minori. Ogni decisione andrà ponderata tenendo conto di due diritti fondamentali del figlio, quello alla salute e quello alla bigenitorialità, modulando le scelte in modo da ridurre al minimo il rischio di lesione dell’uno o dell’altro.

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Commenti

  1. Si secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.: io non sono ne sposato e quindi non separato....ho un figlio di 4 anni che vive con la madre nello stesso mio comune. I nostri accordi sulla gestione del minore sono soltanto verbali...quale è la mia posizione?

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    2. è una domanda più difficile di quanto sembra: il mio consiglio, con nulla di scritto e senza titolo esecutivo (soluzione comunque non consigliabile), è viaggiare con in mano stato di famiglia e residenza di tutti (o anche certificato di nascita del minore, o qualunque documento da cui risulti la Sua paternità) e confidare in una pattuglia, se la fermano, composta da gente ragionevole. Il diritto di vedere Suo figlio, a nostro avviso, l'ha di sicuro, ovviamente

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    3. Grazie mille...produrrò i documenti necessari

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  2. Mi permetto di ricordare che sono assolutamente nulli gli accordi sul regime di visita e tenimento del minore, in quanto non ha partecipato il PM. Dunque, sara' bene che i genitori, raggiunto l'accordo lo facciano ratificare dal Tribunale

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