Alla domanda “Avvocato, posso continuare a vedere i miei figli?” iniziamo, in coscienza, a non sapere come rispondere.
I Tribunali, nelle ultime settimane, hanno adottato soluzioni completamente contrastanti tra loro, basate su argomentazioni inconciliabili e non sempre –riteniamo- condivisibili.
Partiamo dal dato normativo, che ormai tutti conosciamo. All’interno del Comune ci si può spostare per ragioni di necessità, da un Comune ad un altro per assoluta urgenza (pur non essendo stato chiarito quale sia l’esatta differenza tra le due locuzioni).
Nell’ultimo modello di autocertificazione che tutti abbiamo a mano, tra gli esempi di spostamenti consentiti viene riportato espressamente “obblighi di affidamento di minori”.
Parallelamente, il sito del Governo, alla domanda “Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?” risponde “Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
Sembrerebbe non esserci spazio per alcun dubbio, invece…
Come riportato in un articolo precedente, abbiamo visto che il Tribunale di Milano si è espresso in senso favorevole al mantenimento delle frequentazioni genitori-figli, ritenendo il diritto alla bigenitorialità del figlio essenziale e meritevole di tutela.
I Tribunali di Bari e Vasto, invece, hanno sposato la tesi opposta. In entrambi i casi, il genitore non collocatario si è visto sospendere il regime di visita con i figli minori, sostituito da videochiamate.
Quale la ratio? Ovviamente la tutela del diritto alla salute, ma non solamente dei figli, soprattutto degli adulti, dal momento che i minori venivano considerati come potenziali vettori inconsapevoli del virus.
I Giudici di merito, qui, hanno ritenuto che il diritto alla bigenitorialità fosse sufficientemente tutelato garantendo videochiamate, anche quotidiane (dando per scontato che sia banale mantenere viva l’attenzione di un bambino per ore su Skype…).
Degna di nota, infine, la pronuncia del Tribunale per i minorenni di Roma, che ribadisce con forza l’esigenza di mantenere ferme le visite genitori-figli, ovviamente nel rispetto della normativa emergenziale.
Da un lato, rileva il Tribunale, è l’Autorità governativa stessa a consentire espressamente gli spostamenti necessari a far visita ai figli minori.
Dall’altro lato, in modo ancor più tranciate, il Tribunale stigmatizza il ragionamento che porta a contrapporre diritto alla salute e diritto alla bigenitorialità. La possibilità di passare del tempo con entrambi i genitori, infatti, è parte essenziale del diritto alla salute psicofisica del bambino, tutelato a livello nazionale e sovranazionale.
Impossibile, dunque, utilizzare l’emergenza Covid come “grimaldello” per compromettere tale diritto.
La posizione assunta dal Tribunale per i minorenni ci pare quella maggiormente in linea con la lettera della legge e con l’intero ordinamento.
Impossibile, tuttavia, fornire garanzie al cittadino.
Stante la situazione attuale, riteniamo che gli spostamenti per far visita ai figli minorenni, nel rispetto delle restrizioni vigenti, debbano ritenersi consentiti, senza dunque che vi sia alcuna sospensione automatica del regime di visite abituale.
È possibile, tuttavia, che il genitore collocatario si rivolga al Tribunale per ottenere un provvedimento di sospensione delle visite basato sull’emergenza sanitaria. In tale ipotesi, come abbiamo visto, ciascun Tribunale è un mondo a parte e dirimente sarà la convinzione del singolo Giudice adito.
In ultimo, osserviamo che in senso conforme a quanto rilevato dal tribunale per i minorenni, anche il tribunale di Pescara si è espresso in senso favorevole al mantenimento delle visite padre-figlio. Peraltro, nel caso di specie, è stato autorizzato uno spostamento dalla regione lazio (residenza del padre) alla regione abruzzo (residenza della madre collocataria) (dunque anticipando quello che potenzialmente sarà il problema a decorrere dalla prossima settimana, ovvero lo spostamento tra Regioni, che già pare dunque essere risolto, o risolvibile, in tal senso).

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