Con la sentenza n. 6471/2020, la Suprema Corte chiarisce la natura del diritto-dovere del genitore non collocatario di frequentare il figlio minore.
In particolare, la Corte si interroga sulla possibilità, in caso di disinteresse del genitore, di condannare l’eventuale inadempimento ai sensi dell’art. 614 c.p.c. (condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni singola inosservanza del provvedimento).
La risposta è negativa. Secondo la valutazione della Corte, infatti, la possibilità di mantenere rapporti significativi con il figlio costituisce un diritto del genitore non collocatario, tutelabile in caso di condotte ostative dell’altro genitore con i rimedi che ben conosciamo.
Per converso, il figlio minore ha diritto di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, ma ciò può avvenire solo se le frequentazioni sono libere e spontanee.
Nessun beneficio trarrebbe il minore da visite realizzate sotto coercizione, potendosi ben immaginare con quale animo e disposizione il genitore non collocatario si recherebbe dal figlio, avendo quale unico scopo quello di evitare la condanna al pagamento di una somma di denaro.
Visite obbligate, dunque, vengono considerate dalla Corte contrastanti con il preminente interesse del figlio.
Quanto sopra non significa, naturalmente, che l’ordinamento non preveda conseguenze in caso di disinteresse del genitore non collocatario.
L’altro genitore potrà attivare tutte le tutele del caso, dalla richiesta di affidamento esclusivo (ed eventualmente di limitazione della responsabilità genitoriale a carico dell’inadempiente) alla richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento, che è parametrato ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Rimane esclusa, invece, la possibilità di condanna ex art. 614 c.p.c. e di ogni altra forma di coercizione delle frequentazioni.
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