A chi, come noi, si occupa quotidianamente di diritto di famiglia, sarà capitato almeno una volta il collega che si lascia sfuggire, in una telefonata o in corridoio, di aver avuto contatti con il figlio minore del proprio cliente.
Sappiamo, però, che è assolutamente vietato.
Il caso di specie è particolare, ma non unico. Il collega, da quanto si legge, ha ricevuto il figlio minorenne insieme alla madre (decaduta dalla responsabilità genitoriale) senza il consenso del padre, al fine di accertare la volontà del minore di vivere con la madre a fronte di condotte pregiudizievoli del padre.
Ebbene, la preoccupazione per il benessere del minore non è stata considerata sufficiente dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno confermato la sanzione disciplinare della sospensione di 6 mesi dall’esercizio della professione.
La pronuncia, benché relativa a fatti commessi nella vigenza della precedente versione del codice deontologico, a maggior ragione deve ritenersi determinante oggi.
L’art. 56 del codice deontologico, lo ricordiamo, prescrive che: “L’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse”.
Come rileva la Suprema Corte, in caso di potenziale pregiudizio per il minore, l’Avvocato potrà adottare i rimedi opportuni (ricorsi d’urgenza, assistenza del genitore nella predisposizione di querela, segnalazione ai Servizi socio-assistenziali, ecc), ma in nessun caso e per nessuna ragione, nell’ambito di una controversia familiare, potrà avere contatto diretto con il minore.
Lo indichiamo, dunque, anche per opportuna conoscenza dei Clienti. Qualora vi recaste nello studio del vostro Legale insieme ai figli minori, questi ultimi dovranno aspettarvi in sala d’attesa, non potranno entrare con voi.
Per approfondimenti: https://www.studiocataldi.it/articoli/37837-sospeso-l-avvocato-che-riceve-e-ascolta-il-minore-senza-avvisare-il-genitore.asp

Andava RADIATO! come al solito i provvedimenti presi sono ben al di sotto del danno... 6 mesi di sospensione... una VERGOGNA. Qui si è cercato di viziare l'eventuale futuro ascolto o addirittura di cercare di plagiare un bambino
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