Interessante pronuncia della Cassazione, che sottolinea la differenza ontologica tra l’assegno di mantenimento per i figli e quello per il coniuge.
Il mantenimento dei figli presuppone uno stato di bisogno in capo a questi ultimi, ed è invariabilmente diretto a soddisfare esigenze primarie di sostentamento.
Per tale ragione, non solo l’assegno non può essere oggetto di rinuncia, ma neppure può essere compensato con altri emolumenti. Tradotto: il mantenimento va sempre versato. Non è possibile, in alternativa, pagare il canone di locazione, il mutuo o le bollette.
Con la sentenza in esame, la Cassazione esclude che lo stesso principio valga per l’assegno in favore del coniuge. Tale assegno, infatti, non presuppone necessariamente uno stato di bisogno dell’avente diritto, ma affonda le radici nel dovere di assistenza morale e materiale derivante dal matrimonio. Si tratta, quindi, di un diritto più ampio, che può essere soddisfatto con modalità diverse, tra cui il pagamento al 100% delle rate di un mutuo cointestato.
Nel caso di specie, una moglie agiva esecutivamente nei confronti del marito per il recupero di assegni di mantenimento non versati. Il marito opponeva il pagamento integrale di svariate rate di mutuo cointestato, opposizione considerata fondata.
La regola da tenere a mente, dunque, è che l’assegno dovuto per i figli non può essere oggetto di compensazione, mentre per quello in favore del coniuge la compensazione può essere ammessa.

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