mantenimento anche se il figlio non frequenta il padre


La Cassazione (si vedano i dettagli nel link ) non ha fatto altro che ribadire un concetto già più che noto, ma che, anche alla luce delle lagnanze che spesso si sentono dai clienti, è utile ribadire.

Il figlio (in questo caso diventato maggiorenne, ma sappiamo bene che il principio si applica anche al cosiddetto "grande minorenne") che non vuole vedere il padre non rappresenta un evento di per sé né utile né sufficiente ad avere risvolti (diremmo forse meglio: rappresaglie) di natura economica.

L'assegno è dovuto sempre, come sappiamo, peraltro, non è compensabile con altre spese dirette (inciso inconferente rispetto alla sentenza in discorso, ma in momenti di crisi economica è argomento a dir poco ricorrente), e gli altri "binari" sono tutti paralleli, senza incrociarsi mai.

Perlopiù, parlando di maggiorenne -ergo di adulto- starà alle parti la capacità (ed anche la responsabilità) del saper costruire, o non ostacolare, un rapporto di frequentazione ed affettivo. Senza che ciò, come detto, abbia alcun risvolto in punto assegno di mantenimento.

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