Con l'ordinanza 24378/19 la Corte di Cassazione sancisce un principio che giudichiamo sbagliato e pericoloso, ma in linea, purtroppo, con l'interpretazione più recente in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il discorso sarebbe tecnicamente più complesso, ma cerchiamo di renderlo a tutti percepibile (vista anche la natura del blog) con una semplificazione che ci perdonerete: in sostanza si interpreta che tutti i "soldi" o gli emolumenti (da qualunque titolo derivanti) che entrano delle "tasche" di un nucleo famigliare, devono essere contati per l'ammissione o meno all'istituto del patrocinio.
Tradotto in esempi: anche il reddito di cittadinanza (e gli altri emolumenti attinenti a politiche di welfare, escluso l'assegno di accompagnamento), oppure l'assegno di mantenimento che si riceve dal coniuge (per il coniuge, e -consentiteci di essere molto perplessi...- per i figli) andranno messi "sulla bilancia", vedendo così -di fatto- una netta riduzione delle ammissioni.
Facciamo un esempio paradossale (e concretissimo): una moglie ammessa al patrocinio arriva alla presidenziale, con un reddito da part time di, diciamo, 600.00 euro, sufficiente appunto all'ammissione. Esce dall'udienza presidenziale ottenendo un assegno piccolo per sé e più corposo per i figli e, stando al "nuovo" principio, esce dal diritto all'ammissione al patrocinio (ed è obbligata a comunicarlo immediatamente)......
Questa pronuncia meriterebbe molte pagine di approfondimento, ma ci tratteniamo (...), limitandoci a dire che la stessa viola gravemente, a nostro avviso, le esigenze di aiuto sociale cui lo Stato è tenuto nei confronti dei più deboli, e mina il diritto alla difesa (costituzionale), poiché gli indigenti potrebbero preferire non tutelarsi e rimanere in contumacia, non potendosi permettere un difensore di fiducia senza patrocinio.
In ultimo ci si conceda una una nota polemica: non si ha memoria di una pronuncia dove il banco perda: il banco (uno Stato che ogni giorno ci regala ragioni di perplessità e disincanto) vince sempre. Curiosamente dalle pronunce l'amministrazione dello Stato guadagna/risparmia sempre, a danno, come in questo caso, delle categorie più deboli.
il testo dell'ordinanza della Cassazione

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