Il Tribunale di Bologna, il 04/12/2020, ha confermato quanto ahinoi era già abbondantemente noto: la nuova convivenza non comporta l'automatica revoca dell'assegnazione della casa famigliare.
Il principio era già stato affermato dalla Consulta nel 2008 e nel 2017.
La ragione si trova nella prevalenza dell'esigenza del minore e della sua stabilità. Principio indubitabilmente giusto, anche se è innegabile che strida, almeno un poco, la massa di pesi (certamente non solo psicologici) a carico del genitore non collocatario, spesso proprietario o co-proprietario del bene e spessissimo onerato dal mutuo sullo stesso.
La soluzione a questo problema, che nei nostri uffici si presenta piuttosto spesso, potrebbe risiedere (si teme unicamente) nel richiedere una modifica delle condizioni economiche della separazione: la presenza di un'altra persona a godere della casa e delle utenze indubbiamente incide su quello che è uno degli elementi fondanti dell'assegno forfetario (nel quale, ricordiamolo, sono inclusi principalmente i costi di vestiario, alimentazione e, appunto, utenze di casa)..... Oppure, ove ne ricorrano i presupposti, potrebbe essere valutabile una richiesta di modifica di collocazione prevalente, ma con un onere probatorio difficilissimo, inerente il pregiudizio derivante, per i figli, dalla presenza del nuovo convivente.

Commenti
Posta un commento