Le sentenze che seguono hanno costituito il corpus della conferenza sull'assegno divorzile, svolta pochi giorni or sono per l'Ordine di Campobasso.
Sono sentenze che possono essere realmente utili, anche nella pratica di tutti i giorni.
Tribunale La Spezia, 23/11/2020, n.567
Divorzio: condizioni affinché la convivenza di fatto esoneri dal contributo di mantenimento
Sentenza
L'instaurazione da parte del coniuge - non solo divorziato, ma anche separato - di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescinde ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale, facendo venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge. Ciò con la precisazione che la nuova relazione deve essere idefettibilmente connotata dall'esistenza di un consolidato progetto di vita comune, non essendo, invece, necessaria anche una coabitazione continuativa. Del resto, la scelta di una condivisione solo saltuaria della medesima abitazione da parte dei componenti di una coppia, secondo comune esperienza, ben può essere legata a contingenze (logistiche, famigliari, di lavoro) di per sé non decisive nella prospettiva assunta.
Corte appello Milano sez. V, 07/01/2020, n.15
L'instaurazione di una nuova famiglia, anche di fatto, fa venire meno il presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge
Sentenza
La instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Si tratta di un automatismo per il quale non occorre la prova della modificazione in meglio della condizione economica del coniuge cui veniva versato l'assegno a seguito dell'intervenuto divorzio, in quanto l'intervenuta convivenza fa cessare automaticamente il diritto all'assegno divorziale.
Tribunale Verbania, 06/11/2020, n.492
Separazione coniugale: la nuova convivenza comporta la perdita dell'assegno di mantenimento
Sentenza
In tema di separazione personale dei coniugi la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce "in melius" sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati.
Tribunale Salerno sez. I, 03/01/2020
Negato l'assegno divorzile all'ex coniuge in caso di nuova convivenza more uxorio
Sentenza
L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche se “di fatto”, attraverso una convivenza more uxorio, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso e ciò indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente.
Corte appello Brescia sez. III, 13/11/2019, n.1641
Nuova famiglia di fatto: l'ex coniuge è sempre obbligato a corrispondere l'assegno divorzile?
Sentenza
Ai fini del mantenimento del diritto all’assegno divorzile deve rilevarsi come la formazione di una famiglia di fatto, da parte del coniuge beneficiario dell’assegno, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge e, pertanto, fa venir meno il diritto alla corresponsione dell’assegno.
Tribunale Bari sez. I, 07/02/2019, n.606
Anche nella separazione la costituzione di una nuova famiglia determina la perdita dell'assegno.
Sentenza
Il principio secondo cui la costituzione di una nuova famiglia di fatto esclude l'assegno di mantenimento è stato espressamente sancito in tema di assegno divorzile, ma è perfettamente mutuabile alla materia della separazione personale per l'eadem ratio; Infatti il sesto comma dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970 non definisce il concetto di adeguatezza dei mezzi, in difetto della quale e nel concorso dell'ulteriore requisito dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, scattano i presupposti della spettanza dell'assegno divorzile, ma anzi lascia volutamente suscettibili di differenziazione i parametri concreti di valutazione di tale "adeguatezza", in ragione della variegata possibile evoluzione delle scelte esistenziali degli ex coniugi nella fase successiva alla separazione. Fra i fattori capaci di incidere su tale nozione di "adeguatezza" è suscettibile di acquisire rilievo anche la eventuale convivenza "more uxorio", la quale, quando si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità tanto da venire ad assumere i connotati della cosiddetta "famiglia di fatto" (caratterizzata, in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e dei modelli di vita, in essi compresi anche quello economico) fa si che la valutazione di una tale "adeguatezza" non possa non registrare una tale evoluzione esistenziale, recidendo - finché duri tale convivenza (e ferma rimanendo in questo caso la perdurante rilevanza del solo eventuale stato di bisogno in sé ove "non compensato" all'interno della convivenza) - ogni plausibile connessione con il tenore e con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza coniugale, ed escludendo - con ciò stesso - ogni presupposto per il riconoscimento, in concreto, dell'assegno divorzile fondato sulla conservazione degli stessi.
Cassazione civile sez. I, 17/12/2020, n.28995
Alle Sezioni Unite stabilire se una convivenza di fatto stabile comporta automaticamente la perdita del diritto all'assegno di divorzio
Sentenza
Vanno trasmessi gli atti al Primo Presidente perché valuti l'opportunità di sottoporre alle Sezioni Unite la seguente questione: stabilire se, instaurata la convivenza di fatto, definita all'esito di un accertamento pieno su stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto dell'ex coniuge, sperequato nella posizione economica, all'assegno divorziale si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell'assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato dall'avente diritto al patrimonio della famiglia e dell'altro coniuge, sostengano dell'assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una modulazione da individuarsi, nel diverso contesto sociale di riferimento.
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, n.28915
Assegno di divorzio, pernottare spesso dal nuovo compagno e detenere le chiavi del suo appartamento sono elementi idonea a ritenere sussistente una convivenza di fatto
Sentenza
Per la valutazione sulla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno divorzile deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente, e in questa prospettiva è sufficiente che l'obbligato, che chiede l'accertamento della sopravvenuta insussistenza del diritto a percepire l'assegno mensile, dimostri l'instaurazione di una stabile convivenza dell'ex coniuge con un nuovo partner, integrando tale prova una presunzione idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto e gravando, invece, sul beneficiario dell'assegno l'onere di provare che la convivenza in essere non integra nel caso concreto la formazione di una nuova famiglia (nella specie, la Corte ha ritenuto che andare spesso a pernottare a casa del compagno, detenere le chiavi dell'appartamento a lui intestato, ricoprire infine cariche nelle società da lui gestite, fossero tutti elementi sufficienti per ritenere che la donna avesse creato una nuova famiglia di fatto, dopo il divorzio, e quindi non potesse più pretendere l'assegno divorzile dall'ex marito).
Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, n.22604
L'ex moglie non ha diritto all'assegno divorzile se risulta provata la sua relazione stabile con un nuovo partner
Sentenza
L'ex moglie non ha diritto all'assegno divorzile se risulta provata la sua relazione stabile con un nuovo partner. (Nella fattispecie la Cassazione ha bocciato per vizio di motivazione la sentenza di merito che ha mantenuto a carico dell'ex marito l'assegno divorzile, nonostante l'esistenza di un rapporto sentimentale pluriennale e consolidato tra la donna e il suo nuovo partner, caratterizzato da ufficialità, con frequentazione quotidiana e periodi di piena ed effettiva convivenza. Per i giudici di merito tale relazione non poteva "per ciò solo dirsi connotata da quei caratteri continuità e stabilità" necessari per ipotizzare la creazione tra la donna e il suo partner di una nuova famiglia di fatto).
Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5606
L’instaurazione dal coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche di fatto, fa venir meno ogni presupposto per l'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge
Sentenza
La instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. La formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui svolte la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, che si caratterizza per la assunzione piena del rischio di una cessazione del precedente rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo di ogni obbligo.
Cassazione civile sez. I, 27/06/2018, n.16982
L'instaurazione di una nuova famiglia, anche di fatto, da parte del coniuge separato comporta il venir meno del diritto all'assegno di mantenimento
Sentenza
L'instaurazione di una nuova famiglia, anche di fatto, da parte del coniuge separato fa venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge, a prescindere da ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la fase precedente di convivenza matrimoniale.
Cassazione civile sez. VI, 08/03/2017, n.6009
L'ex coniuge che coabiti con altra persona perde il diritto al mantenimento anche se manca la prova di una convivenza more uxorio
Sentenza
La coabitazione con un altro partner da parte dell'ex coniuge fa venire meno il diritto all'assegno da parte dell'ex, anche se manca la prova di una convivenza more uxorio e si tratta solo di una "affettuosa amicizia". Così si è espressa la Cassazione che ha anche precisato che non si può addossare all'ex coniuge tenuto a versare l'assegno l'onere di dimostrare il grado di intimità sussistente tra l'ex e il suo nuovo partner. La Corte ha reso così meno stringenti le condizioni per la perdita dell'assegno in caso di una nuova convivenza, accogliendo nella specie il ricorso di un uomo che contestava l'obbligo di corrispondere alla sua ex moglie un assegno mensile di 800 euro in quanto questa conviveva con altro partner. Per i giudici di legittimità è sì vero che il diritto all'assegno non decade per una mera coabitazione, ma non può porsi a carico del marito l'onere di dimostrare il grado di intimità che intercorre tra la coppia".
Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2466
L’assegno di mantenimento non è dovuto all’ex coniuge che ha una nuova relazione
Sentenza
L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.
Cassazione civile sez. I, 03/04/2015, n.6855
MATRIMONIO - Famiglia di fatto (convivenza tra persone non sposate)
Sentenza
Ritenuto che si ha una famiglia di fatto non quando si conviva solo come coniugi, ma allorché vi sia un nucleo domestico stabile e continuo, portatore di valori di stretta solidarietà anche di carattere economico, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni suo componente e di educazione ed istruzione dei figli, vale a dire allorché vi sia un potenziamento reciproco delle personalità dei conviventi, qualora, il coniuge divorziato, a seguito di una scelta esistenziale libera e consapevole, nonché talora potenziata dalla nascita di figli, decida di dar vita ad una famiglia di fatto con persona diversa dall'ex coniuge, egli assume certamente un rischio in relazione alle successive vicende della famiglia di fatto, mettendo in conto la possibilità che il rapporto con il convivente abbia a cessare, tanto più che il coniuge da cui ha divorziato avrebbe ragione di confidare nell'esonero definitivo da ogni suo obbligo di natura economia, senza che la dissoluzione della famiglia di fatto dell'ex coniuge possa far rivivere l'obbligo, per il coniuge divorziato, di erogare alcun assegno di divorzio.

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