ancora una volta, con questa recentissima pronuncia di Cassazione, si torna a parlare di assegno divorzile, ed ancora una volta, in linea con la prevalente giurisprudenza (soprattutto post 2017), l'accento si pone sui "propri mezzi di sussistenza" piuttosto che sul "tenore di vita", secondo un criterio che chi scrive trova ben più che corretto e che, soprattutto, è assolutamente in linea col dettato normativo portato dalla legge sul divorzio
se sei in grado di sopravvivere dignitosamente con i tuoi mezzi (stipendio, rendite economiche d'altro tipo, beni immobili, ecc....) non ti spetta un assegno che a quel punto avrebbe la natura esclusiva di un vitalizio, di un ingiustificato benefit perenne (sul tenore di vita, a questo punto residuale, il discorso sarebbe lunghissimo; in estrema e brutale sintesi, il tenore di vita garantito -sovente- dagli averi e dai guadagni del tuo/tua ex non è, né deve essere di per sé un diritto atto a garantire il tenore di vita -spesso includente vizi di ogni tipo- precedente)

Chi stabilisce cosa è un tenore di vita dignitoso o no? Sotto quale ammontare lo stipendio /rendita non è dignitoso? Iniziate a scoprire i redditi nascosti e non dichiarati ….Dai su….
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