Molto interessante questa sentenza di Cassazione, di un paio di anni fa, che esamina il caso della moglie che lascia il lavoro dopo la nascita della figlia, e poi chiede l'assegno di mantenimento in sede di separazione.
Ovviamente la sentenza non nega il principio, noto, delle chances lavorative perse per accudire i figli e conseguentemente del fine assistenziale (e parzialmente risarcitorio) dell'assegno, ma esamina un caso originale (ma non così impossibile): decorso un certo lasso di tempo, il coniuge che chiede l'assegno ha l'onere della prova di dimostrare di essersi attivato invano alla ricerca di un'occupazione quando, come nel caso di specie, le attitudini professionali ed i titoli sono alti e consentono quasi certamente un'occupazione.
Attenzione, però: nel caso di specie venne provato anche un rapporto sostanzialmente privo di affectio maritalis, ergo un matrimonio mancante di un elemento essenziale, che senza dubbio si riflette anche sugli oneri assistenziali. Questo indica, ancora una volta, la necessità di indagare a fondo ogni questione, ben sapendo che ciascuna ha le proprie caratteristiche. Ma senza dubbio siamo innanzi ad un'altra sentenza che ribalta la giurisprudenza che nel nostro Paese è stata dominante per decenni.

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