la pronuncia della Cassazione cui si fa riferimento (si veda il link) non fa che ribadire, dopo una pronuncia d'appello quantomeno discutibile (...) che le spese relative all'istruzione, negli istituti privati, rientrano tra quelle da concordare e non da dividere automaticamente.
Il principio, ricordiamolo, non è "di legge", ma è frutto della costante giurisprudenza, nonché recepito dalla totalità dei protocolli vigenti nei tribunali italiani (il che non ci esime ancora una volta dall'auspicare una pronuncia legislativa e non contare sempre sull'effetto "tampone" della giurisprudenza o della cosiddetta, ma benvenuta, "protocollite"....).
Perdipiù, oseremmo dire che si tratta persino di un principio di buon senso (cosa da non dar sempre per scontata). Tantopiù se stiamo parlando, come nel caso di specie, di un istituto tanto prestigioso, quanto caro, quale è la Bocconi di Milano.

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